Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede la soppressione delle comunità montane ritenendo necessario procedere a una semplificazione degli enti preposti all'amministrazione del territorio con la conseguente riduzione dei costi di gestione.
      Come è noto, l'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, recita che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
      Oltre ai soggetti così individuati si annoverano anche le comunità montane, le comunità collinari e le unioni di comuni, enti costituiti con leggi ordinarie e finalizzate, nelle intenzioni iniziali, a mirare con maggiore puntualità l'azione pubblica verso le esigenze locali. I fatti hanno smentito le intenzioni e l'analisi dei bilanci delle comunità montane porta a concludere che circa la metà dei fondi di cui esse sono dotate sia destinata alle spese di struttura e solo una minima parte sia ridistribuita ai cittadini, sotto forma di servizi e di opere pubblici.
      Ad oggi, le comunità montane sono, in totale, 356 e hanno oltre 12.800 consiglieri. Solo i loro presidenti costano oltre 13.600.000 euro l'anno, cui si aggiunge il costo dei consiglieri, più difficile da calcolare, che percepiscono un «gettone» variante dai 17 ai 36 euro per riunione. Lo Stato destina alle comunità montane un finanziamento annuo di 800.000.000 di euro.
      Esse, pertanto, costituiscono chiari esempi di come le amministrazioni locali possano rappresentare fonti di spreco e simbolo di una gestione del potere fine a

 

Pag. 2

se stessa, che comporta principalmente aggravio di spese, confusione nella ripartizione dei ruoli e aumento della pressione fiscale.
      Le finalità individuate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante «Nuove norme per lo sviluppo della montagna», e successive modificazioni, quali la promozione turistica, culturale e sportiva, la protezione civile, la difesa del suolo e l'assetto idrogeologico e forestale, i trasporti, i servizi sociali e socio-assistenziali, rimangono per lo più disattese e comunque possono utilmente essere perseguite dai comuni nei cui territori ricadono le corrispondenti aree delle attuali comunità montane, con un notevole risparmio di risorse pubbliche. In un momento politico e sociale in cui s'invocano unanimemente la riduzione dei costi della politica e la semplificazione amministrativa, la previsione della soppressione di questi enti che non hanno mostrato adeguati segnali di merito non può che essere condivisa.
      Ciò non significa privare le zone montane delle risorse loro destinate; gli interventi finanziari disposti a favore dei territori montani rimangono; si elimina solo la struttura comunità montana, potendo sopperire ai suoi scopi il comune di riferimento, anche accorpandosi con altri, sotto forma di unioni di comuni, come previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
 

Pag. 3