Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede la soppressione delle comunità montane ritenendo necessario procedere a una semplificazione degli enti preposti all'amministrazione del territorio con la conseguente riduzione dei costi di gestione.
Come è noto, l'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, recita che «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
Oltre ai soggetti così individuati si annoverano anche le comunità montane, le comunità collinari e le unioni di comuni, enti costituiti con leggi ordinarie e finalizzate, nelle intenzioni iniziali, a mirare con maggiore puntualità l'azione pubblica verso le esigenze locali. I fatti hanno smentito le intenzioni e l'analisi dei bilanci delle comunità montane porta a concludere che circa la metà dei fondi di cui esse sono dotate sia destinata alle spese di struttura e solo una minima parte sia ridistribuita ai cittadini, sotto forma di servizi e di opere pubblici.
Ad oggi, le comunità montane sono, in totale, 356 e hanno oltre 12.800 consiglieri. Solo i loro presidenti costano oltre 13.600.000 euro l'anno, cui si aggiunge il costo dei consiglieri, più difficile da calcolare, che percepiscono un «gettone» variante dai 17 ai 36 euro per riunione. Lo Stato destina alle comunità montane un finanziamento annuo di 800.000.000 di euro.
Esse, pertanto, costituiscono chiari esempi di come le amministrazioni locali possano rappresentare fonti di spreco e simbolo di una gestione del potere fine a